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Articolo 244 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

Dispositivo dell'art. 244 Codice Penale

Chiunque, senza l'approvazione del Governo(1), fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero(2), in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra(3), è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni(4).

Note

(1) Al presupposto negativo della condotta, inteso come la mancanza dell'approvazione del Governo, che deve sussistere al momento del fatto, corrisponde il presupposto positivo dello stato di pace. Affinché possa infatti trovare applicazione il reato in esame è necessario che tra lo stato italiano e quello estero sussista uno stato di neutralità o quantomeno di non belligeranza.
(2) Per arruolamento s'intende un atto di ingaggio di soggetti armati, che ponga in essere un rapporto di subordinazione o di servizio, gratuito o retribuito. Mentre la nozione di atti ostili risulta meno chiara. La dottrina tradizionale vi ricomprende qualsiasi manifestazione di inimicizia o odio contro lo Stato estero, che si estrinseca in atti materiali e tangibili (ad esempio stampati oltraggiosi o rivelazioni di segreti), invece l'orientamento più recente circoscrive questi atti a quelli dotati di un certo grado di aggressività che comporta la rottura della neutralità.
(3) La fattispecie in esame si configura come un reato di pericolo in quanto gli arruolamenti e gli atti ostili devono essere tali da esporre lo Stato italiano al pericolo della guerra, turbare le relazioni con un governo estero o esporre lo Stato italiano al pericolo di rappresaglie o ritorsioni. Risulta però controversa la natura giuridica di tali eventi. Secondo parte della dottrina si tratta di una condizione obiettiva di punibilità (v. 44), mentre altri propendono per considerarli come elementi costitutivi del reato.
(4) Lo scoppio della guerra costituisce una circostanza aggravante speciale, insieme al verificarsi delle rappresaglie o delle ritorsioni e alla rottura delle relazioni diplomatiche.

Ratio Legis

La tutela secondo l'ipotesi prevalente la normalità dei rapporti internazionali dello Stato italiano. Altri ritengono invece che risponda al diverso obbligo, di natura internazionale, di protezione degli Stati stranieri.

Spiegazione dell'art. 244 Codice Penale

I delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.

Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti non configurabile il tentativo (art. 56).

La norma in esame rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, essendo bastevole l'attitudine degli atti a produrre uno degli effetti previsti dalla norma, non occorrendo che essi si realizzino determinando un evento inteso in senso naturalistico.

Ad ogni, non tutti gli atti ostili sono considerati elementi materiali del reato, bensì solamente quelli che per la loro importanza e gravità sono tali da turbare le relazioni internazionali, pur non turbandole de facto.

Al secondo comma la norma prevede una condizione obiettiva di punibilità (v. art. 44), con aumento di pena, allorché alle condotte descritte segua effettivamente la rottura delle relazioni diplomatiche o se avvengano le rappresaglie e le ritorsioni.

Da ultimo, si precisa che per turbamento delle relazioni internazionali vanno intesi non solamente quegli atti ostili che possono provocare lo stato di guerra o la rottura delle relazioni diplomatiche, ma anche quelle condotte che possono dare adito a controversie internazionali che in qualunque modo possano danneggiare le normali condizioni delle relazioni sino ad allora esistenti tra i due Stati.

Massime relative all'art. 244 Codice Penale

Cass. pen. n. 13597/2009

Il termine "reclutamento" contenuto nell'art. 4 della L. 12 maggio 1995 n. 210, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento e l'utilizzazione dei mercenari (adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1989) ha una portata pił ampia rispetto all'attivitą di "arruolamento" contro uno Stato estero punita dall'art. 244 c.p., in quanto comprende sia l'attivitą di reperimento di persone disponibili ad attivitą militari mercenarie, sia il raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego.

Cass. pen. n. 36776/2003

L'attivitą di arruolamento contro uno Stato estero punita dall'art. 244 c.p. si differenzia da quella di reclutamento di mercenari di cui all'art. 4 della L. 12 maggio 1995, n. 210, in quanto mentre la prima presuppone la stipulazione di un contratto e l'inquadramento dell'arruolato in una struttura militare, la seconda, in adempimento dell'obbligo internazionale assunto con la Convenzione Onu del 4 dicembre 1989, ha una portata pił ampia, comprendendo ogni attivitą di reperimento di persone disponibili ad operazioni militari mercenarie e di raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego

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