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Articolo 144 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/08/2024]

Vigilanza sull'esecuzione delle pene

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 144 Codice Penale

Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 luglio 1975, n. 354.

[L'esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice.

Egli delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e dà parere sull'ammissione alla liberazione condizionale.]

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