Non è imputabile il sordomuto(1) che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere [222].
Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.
Note
È esclusa, tuttavia, una presunzione di inimputabilità del soggetto sordo, la cui capacità deve formare oggetto di uno specifico accertamento giudiziale.