Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6808 del 13 maggio 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c. non è necessaria la sussistenza della mala fede o della colpa grave, ma è sufficiente l'aver agito senza la normale prudenza, che si ha anche quando si esegue un provvedimento cautelare nei confronti di soggetto sfornito di legittimazione passiva.

(massima n. 2)

L'azione di rilievo c.d. per liberazione e l'azione di rilievo c.d. per cauzione di cui all'art. 1953 c.c. spettano esclusivamente al fideiussore nei confronti del debitore, e non anche al creditore garantito nei confronti del fideiussore. Pertanto, in presenza sia di contratto di fideiussione che di (successiva) fideiussione al fideiussore (o fideiussione alla fideiussione o fideiussione di regresso), poiché quest'ultima costituisce una seconda ed autonoma fideiussione con un diverso creditore, le azioni di rilievo possono essere esercitate, nell'ambito del contratto di fideiussione, dal «primo» fideiussore (solamente) nei confronti del debitore, e, nell'ambito della fideiussione al fideiussore, dal «secondo» fideiussore (solamente) nei confronti del debitore; ne consegue che il «primo» fideiussore non può esercitare tali azioni nei confronti del «secondo» fideiussore (il fideiussore al fideiussore), difettando, in caso contrario, di legittimazione al giudizio.

(massima n. 3)

L'istituto della «confideiussione» di cui all'art. 1946 c.c., è caratterizzato, nei suoi presupposti, da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori (che devono riguardare lo stesso debito e lo stesso debitore), concretantesi nella espressione di un comune intento di garanzia e di un comune interesse, pur nella eventuale (ed ammissibile) assenza di contestualità nell'assunzione della garanzia stessa, mentre, nella diversa ipotesi della fideiussione del fideiussore (art. 1940 c.c.), tale collegamento non è riscontrabile (potendo risultare sintomatica, in tal senso, la mancata previsione di una solidarietà tra debitore principale e fideiussore), così che diverso ne risulta l'oggetto stesso dell'obbligazione, avendo la fideiussione di secondo grado (fideiussione del fideiussore) per oggetto il debito di altro fideiussore (di primo grado) e non quello del debitore principale, e risultando, per converso, oggetto della fideiussione prestata da più persone (confideiussione) proprio ed unicamente il debito del debitore principale. Dalla fideiussione del fideiussore (c.d. approvazione) di cui all'art. 1940 c.c., che costituisce una particolare modalità della fideiussione tipica con la quale un «secondo» fideiussore garantisce l'adempimento dell'obbligazione del «primo» fideiussore (e non l'adempimento del debitore principale), va ulteriormente distinta la c.d. fideiussione al fideiussore (o fideiussione alla fideiussione o fideiussione di regresso), che è una seconda fideiussione, concettualmente autonoma pur se alla prima in genere funzionalmente collegata, le cui parti sono il primo ed un secondo fideiussore ed oggetto della garanzia può essere sia tutto ciò che il fideiussore può pretendere, in via di regresso, dal debitore principale dopo aver soddisfatto il creditore, sia una quota parte predeterminata di questo tutto, sia una predeterminata e fissa indennità per l'ipotesi della mancata realizzazione delle ragioni di regresso, sicché il primo fideiussore diviene, alla stregua di tale diverso rapporto di garanzia, anch'esso creditore garantito.

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