Il
legislatore, tramite la presente norma, valuta con sfavore le ipotesi in cui il soggetto commetta un
reato a causa della propria
ubriachezza abituale, la quale infatti non solo non esclude né diminuisce la capacità di intendere o di volere (e quindi l'
imputabilità), ma comporta un
aumento di pena e la possibilità di applicare altresì una
misura di sicurezza (nello specifico l'art.
221).
Affinché l'ubriachezza possa definirsi abituale è richiesta la sussistenza di due presupposti, ovvero la
dedizione del soggetto al consumo di sostanze alcoliche ed il
frequente stato di ubriachezza.
Similmente, con riferimento al consumo di
sostanze stupefacenti, è previsto un aggravamento di pena per chi sia
dedito all'uso di tali sostanze,
senza però richiedere, come nell'ubriachezza abituale,
il frequente stato di alterazione psicotropa.
Da più parti è stata auspicata l'abolizione di questa norma, implicante una colpevolezza solo per la propria
condotta di vita, soprattutto per la rilevante differenza con la disciplina di cui all'art.
95, che può escludere o diminuire l'imputabilità per la
cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti.