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Articolo 740 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate

Dispositivo dell'art. 740 bis Codice di procedura penale

(1)1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.

2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:

  1. a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;
  2. b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 5, della l. 3 agosto 2009, n. 116.

Ratio Legis

La norma si pone all'interno del procedimento di ratifica della Convenzione ONU di Merida del 9 dicembre 2003, con la quale si inasprisce il contrasto alla corruzione internazionale.

Spiegazione dell'art. 740 bis Codice di procedura penale

Posto che le disposizioni che regolano il riconoscimento delle sentenze straniere di condanna sono chiaramente ispirate ad un principio di leale collaborazione tra gli stati, appare ovvio come le cose confiscate con sentenza (di riconoscimento) definitiva o con altro provvedimento irrevocabile, devono essere devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata le sentenza o in cui è stata disposta la confisca.

Appare infatti evidente come le cose confiscate, le quali sono il prezzo, il profitto o il prodotto di un reato commesso all'estero non spettino certo allo Stato italiano, considerato anche il fatto che in Italia non è stato commesso il fatto e non vi è, dunque, un'interesse di "rivalsa" statale nei confronti dei beni confiscati.

Tuttavia, la noma richiede la sussistenza dei seguenti presupposti:

  • la presenza di accordi internazionali che regolino la materia;


  • la corte d'appello ha deliberato il riconoscimento ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.

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