(1)1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.
2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Il presente articolo è stato inserito dall'art. 5, della l. 3 agosto 2009, n. 116.
                
                          
            
                           
         
      

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