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Articolo 740 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate

Dispositivo dell'art. 740 Codice di procedura penale

1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.

2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato(1). Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.

Note

(1) Si ricordi che ex art. 738, comma 1, tanto le pene quanto la confisca si eseguono secondo la legge italiana.

Spiegazione dell'art. 740 Codice di procedura penale

La norma in esame, prevedendo la possibilità che le somme dovute dall'interessato o i beni confiscati possano, su richiesta dello stato di emissione o di condanna, essere attribuiti a quest'ultimo, derogano alla regola generale secondo cui queste devono essere devolute allo Stato nel quale si chiede il riconoscimento della sentenza straniera.

Le ragioni poste alla base di tale disciplina sono da rinvenire nell'esigenza che venga rispettato il principio di reciprocità, essendo necessario che anche lo Stato richiedente, nelle medesime ipotesi, preveda lo stesso in favore dello Stato italiano

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