Il principio del
ne bis in idem impedisce che contro la medesima persona possano essere inflitte più condanne in relazione allo stesso fatto di
reato. Anzi, per la precisione, impedisce che contro la stessa persona si possano svolgere più processi penali per il medesimo fatto, posto che l'interesse tutelato in via principale è quello di non subire persecuzioni giudiziali oltre un certo limite di tollerabilità.
Così come, in funzione del divieto di ne bis in idem, non si può dar luogo a riconoscimento se per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso un procedimento penale innanzi ad un tribunale italiano (art.
733), alla stessa stregua è fatto divieto di estradare il
condannato o di sottoporlo a nuovo procedimento penale nello Stato italiano per il medesimo fatto (anche se diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze), a meno che non si tratti di misure necessarie ad attuare la
confisca.