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Articolo 738 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Esecuzione conseguente al riconoscimento

Dispositivo dell'art. 738 Codice di procedura penale

1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna è computata ai fini dell'esecuzione(1).

2. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

Note

(1) Parimenti dovrà detrarsi dalla pena il periodo relativo alla liberazione anticipata eventualmente concesso dall'autorità straniera.

Ratio Legis

La norma ribadisce il principio, tendenzialmente accolto anche in sede pattizia, secondo cui l'esecuzione della sentenza straniera avviene secondo la legge interna dello Stato ricevente.

Spiegazione dell'art. 738 Codice di procedura penale

La norma in commento, analogamente a quanto previsto nella maggior parte degli accordi pattizi internazionali, stabilisce il principio secondo cui l'esecuzione delle sentenze straniere avviene secondo la legge interna dello Stato ricevente.

A tal fine, l'organo che si occupa dell'esecuzione sarà il procuratore generale presso la corte d'appello cha ha deliberato il riconoscimento. Per quanto riguarda la normativa applicabile, essa sarà, oltre al Libro X, con esclusione del Titolo I, anche le norme sull'ordinamento penitenziario.

Proseguendo con l'analisi, scontata appare la disposizione che prevede che la pena espiata nello stato di condanna deve essere computata ai fini dell'esecuzione, così come, alla stessa stregua, dovrà detrarsi dalla pena il periodo relativo alla liberazione anticipata eventualmente concessa dall'autorità straniera. Questo perché il principio, secondo cui la conversione della pena (art. 735) non può determinare una misura della stessa maggiore di quanto disposto con la sentenza di condanna straniera, trova applicazione anche in fase esecutiva.

Massime relative all'art. 738 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 31379/2011

In tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, la circostanza che la pena da eseguire nello Stato risulti "medio tempore" già scontata nello Stato di condanna, non comporta vizi della sentenza impugnata denunciabili in sede di legittimità, dovendo la relativa questione essere affrontata e risolta nella fase esecutiva. (Dichiara inammissibile, App. Taranto, 09/02/2009).

Cass. pen. n. 43959/2010

Nel caso di soggetto detenuto in Italia in esecuzione di una pena irrogata da uno Stato estero, ai fini del computo della pena necessaria per fruire della liberazione condizionale secondo quanto stabilito dal giudice straniero, non può tenersi conto del "quantum" di liberazione anticipata maturato durante la detenzione in Italia, non potendo applicarsi contestualmente discipline di favore provenienti da due diversi ordinamenti nazionali. (Dichiara inammissibile, Trib.sorv. Roma, 30 settembre 2009).

Cass. pen. n. 33520/2010

In tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, la liberazione anticipata può trovare applicazione solo con riferimento al periodo di esecuzione della pena in Italia e non con riguardo al periodo di esecuzione sofferto nello Stato di condanna (In motivazione, la S.C. ha affermato che il momento della consegna da uno Stato all'altro determina il momento discriminante ai fini dell'applicazione dell'ordinamento penitenziario dell'uno e dell'altro Stato). (Rigetta, Trib.sorv. Roma, 29 Dicembre 2009).

Cass. pen. n. 1031/2008

L'indulto si applica anche alle persone condannate all'estero e trasferite in Italia per l'espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata e resa esecutiva con L. 25 luglio 1988 n. 334. (Annulla con rinvio, App. Caltanissetta, 18 Dicembre 2007).

Cass. pen. n. 38943/2008

L'indulto si applica anche alle persone condannate all'estero e trasferite in Italia per l'espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata e resa esecutiva con legge 25 luglio 1988 n. 334. (Annulla con rinvio, App. Brescia, 13 febbraio 2007).

Cass. pen. n. 36527/2008

L'indulto si applica anche alle persone condannate all'estero e trasferite in Italia per l'espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata e resa esecutiva con legge 25 luglio 1988 n. 334. (Annulla con rinvio, App. Milano, 31 Maggio 2007).

Cass. pen. n. 10266/2008

L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 nella forma del condono non trova applicazione in caso di trasferimento in Italia di soggetto condannato all'estero per l'espiazione della pena inflittagli in forza della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, resa esecutiva in Italia con L. 25 luglio 1988 n. 334. (In motivazione la S.C. ha osservato che, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione, possono trovare applicazione l'amnistia e la grazia, ma non il condono, di cui non si fa menzione nella disposizione citata). (Rigetta, App. Firenze, 14 Marzo 2007).

Cass. pen. n. 42420/2007

Il condono della pena concesso con il provvedimento di indulto, di cui alla L. 241 del 2006, non è applicabile alle condanne irrogate dal giudice straniero e che sono in esecuzione in Italia, a ciò ostando le previsioni della Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento delle persone condannate.

Cass. pen. n. 11425/2004

In tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, il principio stabilito dall'art. 738 c.p.p., per cui l'esecuzione della pena è soggetta alla legge italiana, trova un limite nel divieto di aggravamento della pena inflitta nell'ordinamento straniero, prescritto dall'art. 735, comma terzo c.p.p. e dall'art. 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, ratificata con legge 27 luglio 1988, n. 334, di guisa che, al fine di stabilire l'esatta posizione giuridica esecutiva del condannato e i benefici già maturati secondo l'ordinamento straniero, occorre far riferimento al momento del trasferimento in Italia per l'espiazione della pena. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale la Corte di appello aveva respinto in virtù dell'art. 738 c.p.p. l'istanza del condannato trasferito in Italia per l'espiazione della pena in applicazione della Convenzione di Strasburgo, con la quale intendeva far dichiarare il beneficio della riduzione della pena acquisito durante l'esecuzione all'estero).

Cass. pen. n. 2601/1999

In caso di continuazione in Italia dell'esecuzione di sentenza straniera riconosciuta, il divieto, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983 (resa esecutiva in Italia con legge 25 luglio 1988 n. 334), di aggravare il trattamento sanzionatorio stabilito dalla sentenza straniera, non implica che debba anche trovare applicazione la più favorevole disciplina prevista in materia di misure premiali dall'ordinamento straniero; e ciò avuto anche riguardo al disposto dell'art. 738 c.p.p. secondo cui, in caso di riconoscimento di sentenza straniera ai fini dell'esecuzione, la relativa pena è eseguita «secondo la legge italiana». (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato rigettato il ricorso del condannato il quale lamentava che, in luogo della liberazione anticipata nella misura prevista dall'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, non gli fosse stata concessa la riduzione della metà della pena espiata in concreto, come previsto dalla legislazione britannica).

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