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Articolo 712 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Transito

Dispositivo dell'art. 712 Codice di procedura penale

1. Quando l'estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato(1).

2. Il transito non può essere autorizzato:

  1. a) se l'estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;
  2. b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698;
  3. c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.

3. Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione è data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio.

4. L'autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo(2).

Note

(1) Si tratta di un istituto, quello dell'estradizione in transito, che in realtà prescinde da un rapporto estradizionale precedente.
(2) L'autorizzazione non viene richiesta in tal caso, dal momento che si tratta di un passaggio per sola via aerea, senza scalo, che quindi può comportare un minimo rischio di limitazione della sovranità dello Stato transitato.

Ratio Legis

La norma trova il proprio fondamento nell'esigenza di salvaguardare interessi nazionali quali quelli della sovranità e della sicurezza.

Spiegazione dell'art. 712 Codice di procedura penale

Anche se si tratta di un istituto completamente differente rispetto all'estradizione, anche il mero transito di un soggetto estradato sul territorio italiano richiede l'avallo del Ministro della giustizia ed una decisione favorevole della corte d'appello, proprio come per l'estradizione.

Il primo limite negativo è rappresentato dal fatto che il transito non deve compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. Vale la pena precisare che la norma non parla di pericolosità del soggetto per gli interessi nazionali, ma della pericolosità del transito in sè considerato (ad es. potrebbe ritenersi rilevante il fatto che uno Stato alleato ritenga illegittima l'estradizione e quindi il consenso al transito potrebbe incrinare i rapporti internazionali).

Oltre alle limitazioni di cui sopra, il transito non può essere autorizzato:

  • se l'estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reato dalla legge italiana (ad es. per adulterio);

  • se ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 698, tra cui ad es. reato politico, o quando si ritiene che l'estradato verrà sottoposto a tortura o atti persecutori nello Stato di destinazione;

  • se si tratta di cittadino italiano e la sua estradizione non verrebbe di regola concessa in favore dello Stato che ha richiesto il transito.

Anche qui, sempre che non si ricada in una delle ipotesi vietate appena elencate, il consenso dell'estradato evita il procedimento presso la corte d'appello competente (in questo caso Roma, posto che il soggetto non ha, per forza di cose, la residenza o il domicilio in Italia). Rimane invece sempre fermo il controllo da parte del Ministro della giustizia.
Per quanto riguarda l'applicazione della norma, il comma 4 specifica che il transito aereo esula da tale procedura, a meno che non si faccia scalo all'interno del territorio italiano.

Massime relative all'art. 712 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 51056/2016

Ai fini della configurabilitā del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non č necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.

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