Premesso che il giudizio per la concessione della domanda di
estradizione presso la corte d'appello viene avviato dal
procuratore generale mediante la propria requisitoria da notificarsi anche allo Stato richiedente, quest'ultimo ha la
facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte d'appello (o alla corte di cassazione) facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.
Il legislatore, tuttavia, impone una condizione per la costituzione in giudizio dello Stato richiedente, ovvero che quest'ultimo consenta la medesima partecipazione in condizioni di
reciprocità, vale a dire a parti invertite.
In sostanza, lo Stato richiedente non può partecipare al giudizio in Italia se il suo ordinamento non permette la partecipazione degli Stati richiedenti l'estradizione.