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Articolo 696 septies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Mutuo riconoscimento e responsabilitą da reato degli enti

Dispositivo dell'art. 696 septies Codice di procedura penale

1. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie riguardanti la responsabilità da reato degli enti, nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, si osservano le norme di questo titolo nonché quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.

Spiegazione dell'art. 696 septies Codice di procedura penale

Il fenomeno della criminalità c.d “economica” spinse l’Unione Europea ad introdurre misure di contrasto alla stessa riconducibili ad Enti quali società e associazioni con o senza personalità giuridica.

Il fenomeno investiva non soltanto imprese illecite, che si proponevano, cioè, di perseguire uno scopo criminale, ma anche organizzazioni ed istituzioni dotati di fine in se lecito, ma perpetrato tramite politiche interne inclini a varie attività di stampo criminoso quali ad esempio la truffa finanziaria e la corruzione.

Tutto questo impose al legislatore comunitario ad invogliare le singole realtà nazionali ad emanare leggi che consentissero di perseguire penalmente ed in maniera diretta le società o gli enti.

Venne dunque inizialmente approvata in Italia la Legge Delega n. 300/2000, primo impulso nella disciplina della responsabilità degli Enti nell’ambito di illeciti causati da reato. Questa legge rappresentava una svolta epocale nella concezione del nostro ordinamento giuridico in quanto, lo stesso, ha sempre espresso un’estrema diffidenza nell’accettazione dell’istituto della responsabilità penale degli enti, appoggiandosi al sommo principio costituzionale presente nell’art. 27 “societas delinquere non potest”.

Al fine di dare attuazione al disposto della Legge Delega 300 del 2000 venne promulgato il D.Lgs. 231/2001, che individua la responsabilità amministrativa dell’Ente limitatamente ai reati commessi dai propri dirigenti, amministratori o dipendenti in favore e a beneficio dello stesso Ente.

Il legislatore italiano scelse una posizione intermedia, definita dal rapporto accompagnatorio del governo al D.Lgs.231 come ”tertium genus” nell’ambito della responsabilità: non solamente di natura amministrativa e nemmeno di natura penale, perché la sanzione al quale l’ente avrebbe dovuto essere condannato, benché propriamente punitiva, mancava del tipico compito rieducativo, scopo primario della pena.

Il D.lgs 231/2001 mira, quindi, ad investire gli operatori economici di una sorta di funzione di “garanzia” che sensibilizzi gli stessi a prevenire qualsiasi crimine economico all’interno dell’esercizio dell’impresa secondo canoni etici e non contra legem.

Fatte le dovute premesse, la norma in commento stabilisce il principio secondo cui, una volata affermata la responsabilità dell'ente o della persona giuridica, qualora la fattispecie riguardi rapporto con autorità giurisdizionali di Paesi membri dell'UE, si applicano le norme del presente titolo, nonché quelle contenute in altre disposizioni di leggi attuative del diritto UE.

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