Il sequestro è un particolare
mezzo di acquisizione della prova, che il
legislatore ha inteso chiaramente differenziare dalle altre figure di sequestro presenti nel codice, accomunate comunque da un
vincolo di indisponibilità della cosa, ma che rispondono ora a finalità conservative (artt.
art. 316 del c.p.p.-
320), ora a finalità preventive (artt.
321-
323).
L’articolo
256 bis prevede una disciplina particolare in relazione all’
acquisizione ad opera dell’autorità giudiziaria di documenti presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, nell’ipotesi in cui dai responsabili dei relativi uffici non venga eccepito il
segreto di Stato.
In tale eventualità. è previsto che l’autorità giudiziaria, dopo aver proceduto tramite apposito ordine di esibizione all’
esame sul posto dei documenti di cui sopra, e dopo aver acquisito solo quei documenti
strettamente indispensabili per le indagini, possa
rivolgersi al Presidente del Consiglio al fine di sollecitarne una decisione in merito, ove si ritenga che i documenti esibiti non siano quelli richiesti, oppure siano incompleti.
Sempre al Premier dovrà rivolgersi necessariamente l’autorità giudiziaria qualora intenda acquisire un
documento originato da un organismo informativo estero e trasmesso con vincolo di non
divulgazione. In tale ipotesi è infatti prevista la sospensione dell’esame e della consegna, in attesa che il Presidente del Consiglio decida,
autorizzando l’acquisizione del documento oppure opponendo il segreto di Stato entro sessanta giorni.
Per contro, nell’ipotesi in cui il responsabile dell’ufficio detentore dei documenti eccepisca il segreto di Stato, la norma in commento dispone che l’esame e la consegna dei documenti stessi debba essere sospesa, in modo da consentire l’immediata trasmissione al Presidente del Consiglio. Se quest’ultimo non si esprime
entro trenta giorni dalla trasmissione l’autorità giudiziaria potrà procedere all’acquisizione, configurandosi dunque una ipotesi di
silenzio-assenso.