Cass. pen. n. 4704/2014
L'esperimento giudiziale è una prova che deve essere assunta nel contraddittorio delle parti e, pertanto, nella ipotesi in cui sia stato eseguito da una sola parte, i suoi risultati possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento solo con il consenso delle altre parti. (Fattispecie riguardante materiale filmico e grafico formato dalla difesa e dai suoi consulenti sulla base delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia con l'intento di dimostrare l'incompatibilità delle loro versioni con lo stato dei luoghi e con dati obiettivi già acquisiti al processo). (Annulla con rinvio, Ass.App. Palermo, 10/07/2012)
Cass. pen. n. 20066/2010
L'esperimento giudiziale ha la funzione di verificare in concreto un'ipotesi esplicativa sullo sviluppo di un accadimento, ed a controllare il contesto, onde evitare il pericolo di fattori di confondimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non costituisse esperimento giudiziale un'attività investigativa compiuta dalla polizia giudiziaria senza instaurazione del contraddittorio, e consistita nel mero confronto tra le parti mancanti dell'autovettura dell'imputato ed i frammenti rinvenuti sul luogo dell'incidente, che ne aveva evidenziato la sovrapponibilità).
Cass. pen. n. 2380/1995
Condizione imprescindibile per la utile effettuazione dell'esperimento giudiziale previsto dall'art. 218 c.p.p. è che sia possibile la ricostruzione del fatto in termini di sostanziale identità rispetto a quelli emergenti dai dati di riferimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto, da parte del giudice di merito, di dar luogo ad un esperimento giudiziale volto ad accertare se un teste, alla guida di un autoveicolo, avesse avuto o meno la possibilità di notare quanto da lui poi era stato riferito all'autorità inquirente, attesa la oggettiva ed insuperabile incertezza in ordine al dato costituito dalla velocità di marcia del veicolo suddetto).
–
L'esperimento giudiziale di cui all'art. 218 c.p.p. può essere disposto solo quando sia possibile riprodurre il fatto, oggetto della prova, nelle condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto; l'impossibilità di una sua ricostruzione in termini di sostanziale identità rispetto ai dati di riferimento, infatti, rende del tutto inutile, se non addirittura fuorviante ai fini del giudizio, la verifica attuata mediante controllo sperimentale, con la conseguenza che non può disporsi un'operazione di cui già preventivamente si conosca l'inutilizzabilità del risultato come mezzo di prova.