Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2380 del 9 marzo 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Condizione imprescindibile per la utile effettuazione dell'esperimento giudiziale previsto dall'art. 218 c.p.p. è che sia possibile la ricostruzione del fatto in termini di sostanziale identità rispetto a quelli emergenti dai dati di riferimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto, da parte del giudice di merito, di dar luogo ad un esperimento giudiziale volto ad accertare se un teste, alla guida di un autoveicolo, avesse avuto o meno la possibilità di notare quanto da lui poi era stato riferito all'autorità inquirente, attesa la oggettiva ed insuperabile incertezza in ordine al dato costituito dalla velocità di marcia del veicolo suddetto).

(massima n. 2)

L'esperimento giudiziale di cui all'art. 218 c.p.p. può essere disposto solo quando sia possibile riprodurre il fatto, oggetto della prova, nelle condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto; l'impossibilità di una sua ricostruzione in termini di sostanziale identità rispetto ai dati di riferimento, infatti, rende del tutto inutile, se non addirittura fuorviante ai fini del giudizio, la verifica attuata mediante controllo sperimentale, con la conseguenza che non può disporsi un'operazione di cui già preventivamente si conosca l'inutilizzabilità del risultato come mezzo di prova.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.