(massima n. 1)
L'esperimento giudiziale č una prova che deve essere assunta nel contraddittorio delle parti e, pertanto, nella ipotesi in cui sia stato eseguito da una sola parte, i suoi risultati possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento solo con il consenso delle altre parti. (Fattispecie riguardante materiale filmico e grafico formato dalla difesa e dai suoi consulenti sulla base delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia con l'intento di dimostrare l'incompatibilitā delle loro versioni con lo stato dei luoghi e con dati obiettivi giā acquisiti al processo). (Annulla con rinvio, Ass.App. Palermo, 10/07/2012)