Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4704 del 8 gennaio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esperimento giudiziale č una prova che deve essere assunta nel contraddittorio delle parti e, pertanto, nella ipotesi in cui sia stato eseguito da una sola parte, i suoi risultati possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento solo con il consenso delle altre parti. (Fattispecie riguardante materiale filmico e grafico formato dalla difesa e dai suoi consulenti sulla base delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia con l'intento di dimostrare l'incompatibilitā delle loro versioni con lo stato dei luoghi e con dati obiettivi giā acquisiti al processo). (Annulla con rinvio, Ass.App. Palermo, 10/07/2012)

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.