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Articolo 537 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Indegnitą a succedere

Dispositivo dell'art. 537 bis Codice di procedura penale

1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere(1).

Note

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11/01/2018, n. 4 con decorrenza dal 16/02/2018.

Spiegazione dell'art. 537 bis Codice di procedura penale

La noma in commento ha introdotto la pronuncia di indegnità all'interno del processo penale. Tramite tale strumento il legislatore, in una chiara prospettiva di deflazione del carico dei tribunali civili, ha così evitato di dover instaurare apposita causa presso il giudice civile, quando vengono accertati con sentenza di condanna i reati elencati nell'articolo 463 del codice civile.

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Maura M. chiede
lunedģ 19/08/2019 - Marche
“E' richiedibile l'applicazione di questo art. 537/b Ovvero l'indegnità a succedere in un processo penale avviato nel gennaio 2019 contro mia Madre e mia sorella che hanno scritto e pubblicato un testamento falso in nome di mio padre (provato che è falso al 100%). La pubblicazione del testamento è avvenuta a Giugno del 2017 e la denuncia querela a Luglio 2017 - la legge di cui sopra è entrata in vigore in febbraio 2018 e processo iniziato a Gennaio 2019... A mio parere di cittadina direi che sia il reato che la pena di indegnità (scanditi in questo articolo) erano già presenti nell'ordinamento civile (art.463)... questo articolo introduce solamente un modus operandi che penso dovrebbe applicarsi anche ai processi in corso come il mio... oppure devo anche iniziare un procedimento civile di impugnazione del testamento per ottenere l'indegnità a succedere dei miei ex cari.??? Chiedo parere.”
Consulenza legale i 27/08/2019
La risposta al quesito esige una breve sintesi sull’applicazione nel tempo della legge penale e processuale.

Cominciando con la legge penale (per legge penale si intende, ad esempio, qualsiasi disposizione che introduce un reato oppure aumenta la pena per un reato), la stessa in genere non è retroattiva. Ciò vuol dire che verrà applicata solo per fatti accaduti successivamente alla sua entrata in vigore.

Contrariamente, le disposizioni processuali hanno efficacia retroattiva e, dunque, le stesse vengono generalmente applicate anche per fatti avvenuti antecedentemente alla loro entrata in vigore.

Da ciò discende che, essendo la disposizione di cui all’art. 537 bis c.p.p. di natura processuale, andrà applicata anche ai casi antecedenti all’11 gennaio 2018 e, dunque, anche al procedimento penale per cui è stato richiesto il parere.

Ciò vuol dire, dunque, che il giudice penale, nel condannare gli imputati per la falsità in testamento olografo, ne dovrà dichiarare in automatico la loro indegnità a succedere.