Dispositivo
Spiegazione
Massime
Tesi di laurea
ConsulenzaCass. pen. n. 40309/2007
La sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale ed è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, cod. pen., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.. Ne consegue che il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione. (Dichiara inammissibile, Trib.Benevento s.d. Guardia S.,15 Marzo 2004).Cass. pen. n. 2233/1997
I termini stabiliti nell'art. 477 c.p.p. hanno carattere meramente ordinatorio, onde la loro inosservanza non determina alcuna nullità o decadenza, né spiega influenza sulla sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 stesso codice. E invero, se è indubbio che il giudice è tenuto ad osservare detti termini e che tale dovere assume carattere più marcati quando la durata del processo si riflette su quella di misure cautelari restrittive della libertà personale, non è meno certo che il rispetto dei termini in esame non può essere disgiunto dalla valutazione dell'attività che globalmente grava sull'ufficio giudiziario, la cui entità non sempre consente lo svolgimento del processo con le cadenze temporali prefigurate dall'art. 477 citato.
Dispositivo
Spiegazione
Massime
Tesi di laurea
Consulenza
Dispositivo
Spiegazione
Massime
Tesi di laurea
Consulenza