L'articolo in esame disciplina in generale l'opposizione formulata nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici, stabilendo che su di esse
il giudice decide immediatamente e senza formalità.
Su tali opposizioni incide quindi il giudice con i propri poteri ordinatori, diretti ad assicurare la regolarità e la speditezza del
dibattimento. Per contro, se su ogni singola questione proposta oralmente nel corso dell'esame il giudice dovesse soffermarsi ad emettere un apposito provvedimento, è chiaro come si nuocerebbe (e non poco) al regolare andamento del processo.