L'attività di verbalizzazione da parte dell'
ausiliario del giudice assume una notevole importanza all'interno del
processo penale, in cui, seguendo i principi di oralità e e del contraddittorio, la decisione finale deve avvenire solo in base alle prove legittimamente acquisite.
In tale ottica, il verbale del dibattimento svolge non più solamente la funzione di documentare per il futuro le attività processuali in vista dell'impugnazione, quanto piuttosto la funzione di consentire al giudice di riesaminare quanto accaduto in
dibattimento, al fine di prendere la decisione, in seguito all'inclusione del verbale nel
fascicolo per il dibattimento.
Proprio per tali motivi, la norma in commento prevede che le
attività svolte in udienza, le richieste dei difensori e le conclusioni del pubblico ministero debbano essere descritte all'interno del verbale. Nel verbale di
assunzione dei mezzi di prova, data l'importanza dell'atto, le domande e le risposte devono essere verbalizzate integralmente ai sensi dell'articolo
510, comma 2, così come i
provvedimenti dati oralmente dal presidente. I provvedimenti in forma scritta pubblicati in udienza vanno invece semplicemente allegati al verbale.