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Articolo 481 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Contenuto del verbale

Dispositivo dell'art. 481 Codice di procedura penale

1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori(1).

2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.

Note

(1) Ex art. 510, comma 2, nel verbale di assunzione dei mezzi di prova devono essere riprodotte integralmente in forma diretta le domande e le risposte.

Ratio Legis

Il verbale del dibattimento risponde alla funzione di promemoria a conforto del giudice che deve decidere, ai fini della consultazione in camera di consiglio, dal momento che le prove sono legittimamente acquisite nel dibattimento, secondo i principi dell'oralità e del contraddittorio.

Spiegazione dell'art. 481 Codice di procedura penale

L'attività di verbalizzazione da parte dell'ausiliario del giudice assume una notevole importanza all'interno del processo penale, in cui, seguendo i principi di oralità e e del contraddittorio, la decisione finale deve avvenire solo in base alle prove legittimamente acquisite.

In tale ottica, il verbale del dibattimento svolge non più solamente la funzione di documentare per il futuro le attività processuali in vista dell'impugnazione, quanto piuttosto la funzione di consentire al giudice di riesaminare quanto accaduto in dibattimento, al fine di prendere la decisione, in seguito all'inclusione del verbale nel fascicolo per il dibattimento.

Proprio per tali motivi, la norma in commento prevede che le attività svolte in udienza, le richieste dei difensori e le conclusioni del pubblico ministero debbano essere descritte all'interno del verbale. Nel verbale di assunzione dei mezzi di prova, data l'importanza dell'atto, le domande e le risposte devono essere verbalizzate integralmente ai sensi dell'articolo 510, comma 2, così come i provvedimenti dati oralmente dal presidente. I provvedimenti in forma scritta pubblicati in udienza vanno invece semplicemente allegati al verbale.

Massime relative all'art. 481 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 19511/2010

Le dichiarazioni dei cd. collaboratori di giustizia che abbiano iniziato a collaborare con l'autoritą giudiziaria prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001 n. 45 (modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia) sono utilizzabili anche senza che sia stato compilato il verbale illustrativo dei contenuti della loro collaborazione previsto dall'art. 14 della predetta legge. (Rigetta in parte, Ass.App. Napoli, 19 giugno 2008).

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