Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5386 del 10 maggio 1994

(5 massime)

(massima n. 1)

Il verbale di dibattimento è nullo solo se la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto manchi nell'ultima pagina, e non anche quando non sia sottoscritto su ogni foglio, non essendo prevista tra le cause di nullità l'inosservanza di tutte le formalità indicate dall'art. 137 c.p.p.

(massima n. 2)

L'aggravante prevista dall'art. 416 bis, comma 4, c.p. si comunica ai compartecipi dell'associazione criminosa solo se essi ne abbiano conoscenza o la ignorino colpevolmente o la ritengano inesistente per errore determinato da colpa. La prova di tale conoscenza o conoscibilità, vertente su fatto inerente alla sfera interiore del soggetto, può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito.

(massima n. 3)

La disposizione di cui all'art. 197, lett. d), c.p.p., che limita la possibilità di testimoniare a coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del P.M. nel procedimento, va applicata esclusivamente all'attività svolta dalla P.G. nella relazione degli atti indicati nell'art. 373 di detto codice e non a quella direttamente compiuta nella funzione di polizia giudiziaria. (Nella fattispecie, gli ufficiali e sottofficiali dei carabinieri che avevano deposto come testi nel giudizio di primo grado erano stati sentiti su fatti relativi a pregresse indagini da essi svolte, e non in ordine a circostanze acclarate dal P.M. nei verbali ai quali essi avevano assistito. La Corte di cassazione, nell'affermare il principio sopra massimato, ha precisato che l'ufficiale di P.G., anche quando assiste il P.M., non perde le sue prerogative e funzioni proprie di polizia giudiziaria, mentre l'ausiliario esplica le sue funzioni in via esclusiva).

(massima n. 4)

La nullità prevista dall'art. 222 c.p.p. ha carattere relativo e deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'art. 182 stesso codice.

(massima n. 5)

Non sussiste la preclusione di cui all'art. 222, lett. e), c.p.p., nei confronti di chi abbia svolto le funzioni di tecnico previste dall'art. 135, comma 2, c.p.p., cioè di assistente dell'ausiliario e non del giudice e venga successivamente incaricato di effettuare la trascrizione della registrazione.

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