1. La persona offesa [90] può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio(1).
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
Note
(1)
La richiesta può provenire dal P.M. o dell'indagato, non dalla persona offesa ai sensi dell'art. 393.