1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata(1)(2).
Note
(1)
Per il minorenne si può prescindere da tale consenso.
(2)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.


Ratio Legis



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