1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio [65, 375] o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice [132](1).
1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio [65, 375] o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice [132](1).
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ConsulenzaCass. pen. n. 34224/2010
Il provvedimento del giudice di rigetto della richiesta di accompagnamento coattivo dell'imputato non è impugnabile. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Reggio Emilia, 22 ottobre 2009).Cass. pen. n. 47105/2009
Non integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all'invito a presentarsi per rendere interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, a cui si rimedia eventualmente per mezzo dell'accompagnamento coattivo. (Annulla senza rinvio, App. Catania, 15/05/2009).Cass. pen. n. 7458/2005
Il provvedimento con il quale il G.i.p. respinge la richiesta del P.M. di autorizzazione all'accompagnamento coattivo ex art. 376 cod. proc. pen., perché spirati i termini delle indagini preliminari, è illegittimo, ma non abnorme, atteso che detto provvedimento non determina una anomala regressione del procedimento né uno stallo processuale non altrimenti superabile. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Frosinone, 11 Aprile 2005).
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