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Articolo 376 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

Dispositivo dell'art. 376 Codice di procedura penale

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio [65, 375] o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice [132](1).

Note

(1) Nel caso in cui non si tratti di interrogatorio o confronto e la persona sottoposta ad indagine non si presenta senza addurre un legittimo impedimento, l'accompagnamento coattivo è disposto direttamente dal P.M. ai sensi dell'art. 375.

Ratio Legis

Il giudice per le indagini preliminari non ha potere di conduzione dell'inchiesta, in quanto la sua posizione all'interno del procedimento si spiega in un'ottica garantista, diretta quindi a tutelare alcuni diritti fondamentali dell'individuo.

Spiegazione dell'art. 376 Codice di procedura penale

Per qualsiasi atto che richiede la presenza della persona ad indagini (interrogatorio, confronto, individuazione ecc.), il pubblico ministero deve notificare un invito a presentarsi (v. art. 375).

Tale provvedimento deve contenere gli elementi elencati dal comma 2, soprattutto per quanto concerne la possibilità che il pubblico ministero, in caso di inottemperanza all'invito a presentarsi, disponga l'accompagnamento coattivo, a meno che non sia addotto un legittimo impedimento.

Nel caso in cui l'atto consista in un interrogatorio o in un confronto, l'accompagnamento coattivo da disporsi in caso di mancata presentazione va disposto dal pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, il quale ne valuta dunque l'ammissibilità e la praticabilità.

Massime relative all'art. 376 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 34224/2010

Il provvedimento del giudice di rigetto della richiesta di accompagnamento coattivo dell'imputato non è impugnabile. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Reggio Emilia, 22 ottobre 2009).

Cass. pen. n. 47105/2009

Non integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all'invito a presentarsi per rendere interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, a cui si rimedia eventualmente per mezzo dell'accompagnamento coattivo. (Annulla senza rinvio, App. Catania, 15/05/2009).

Cass. pen. n. 7458/2005

Il provvedimento con il quale il G.i.p. respinge la richiesta del P.M. di autorizzazione all'accompagnamento coattivo ex art. 376 cod. proc. pen., perché spirati i termini delle indagini preliminari, è illegittimo, ma non abnorme, atteso che detto provvedimento non determina una anomala regressione del procedimento né uno stallo processuale non altrimenti superabile. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Frosinone, 11 Aprile 2005).

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