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Articolo 341 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Istanza di procedimento

Dispositivo dell'art. 341 Codice di procedura penale

1. L'istanza di procedimento [130 c.p.] č proposta dalla persona offesa [90] con le forme della querela [336-340].

Ratio Legis

In alcuni casi il legislatore ha ritenuto che necessitassero maggiore tutela interessi alternativi all'esigenza di dare attuazione alla legge penale, la cui copertura è rimessa al rispetto di precise condizioni.

Spiegazione dell'art. 341 Codice di procedura penale

Per istanza di procedimento si intende la manifestazione di volontà con cui la persona offesa da un reato compiuto all'estero può chiedere che l'autorità giudiziaria proceda per lo stesso. Si tratta di un istituto ibrido, che in parte richiama la querela, in parte la richiesta. Analogamente a quest'ultima è infatti, una volta proposta è irrevocabile. Però, al pari della querela, non richiede particolari formule rituali, essendo valida anche se proposta contro ignoti o indipendentemente dall'esatta qualificazione del fatto contestato.

Inoltre si ricordi che è un particolarità di tale condizione, la possibilità di essere proposta dai prossimi congiunti, quando la persona offesa dal reato, è deceduta in conseguenza di questo.

La norma in esame prescrive per l'istanza di procedimento le stesse formalità della querela, con rinvio all'art. 336.

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