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Articolo 19 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Provvedimenti sulla riunione e separazione

Dispositivo dell'art. 19 Codice di procedura penale

1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

Ratio Legis

In base al principio della pronta e veloce definizione del processo, il legislatore ha disposto i meccanismi di separazione o di riunione dei processi.

Spiegazione dell'art. 19 Codice di procedura penale

Ai sensi della presente norma, la riunione e la eventuale successiva separazione dei processi va disposta con ordinanza, su richiesta delle parti, oppure d'ufficio. In tale ultima ipotesi, le parti devono comunque essere sentite.

Il giudice, rispetto al passato, è più vincolato nell'adozione di una di queste due scelte in quanto, in caso opti per la riunione o per la separazione, dovrà adottare tale provvedimento tramite ordinanza che, per sua natura, richiede l'obbligo di motivazione da parte del giudice.

Tuttavia, si ricorda che con riguardo agli artt. 17, 18 e 19 c.p.p., nel caso in cui il giudice non assolvesse a tali doveri, non è previsto alcun tipo di sanzione di nullità o alcun mezzo di impugnazione in ossequio al principio di tassatività delle nullità e delle impugnazioni.

La norma in oggetto richiede infatti esclusivamente che venga rispettata la garanzia del contradditorio (principio cardine del giusto processo), non essendo necessaria l'effettiva audizione delle parti, essendo sufficiente che le stesse siano poste in condizioni di partecipare al contradditorio. In fase dibattimentale, ad esempio, tale richiesta deve essere presentata immediatamente dopo all'accertamento della regolare costituzione delle parti ex art. 491 c.p.p., pena la decadenza.

Massime relative all'art. 19 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 14592/2015

La riunione e la trattazione congiunta in fase d'appello di procedimenti celebrati nei confronti di più coimputati con riti diversi (nella specie, l'uno con rito ordinario e l'altro con rito abbreviato) non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza di tali procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i diversi regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.

Cass. pen. n. 42990/2008

È inoppugnabile il provvedimento di riunione o di separazione dei procedimenti.

Cass. pen. n. 5193/1998

La disposizione di cui all'art. 19 c.p.p. — relativa alla separazione dei processi — si riferisce soltanto alla fase processuale e non anche a quella delle indagini preliminari, e per la sua mancata osservanza non sono previsti né alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione.

Cass. pen. n. 1720/1996

Diversamente dal codice di rito civile, dove il principio di verità del procedimento di gravame si realizza con la necessità del simultaneus processus attraverso la previsione che le diverse impugnazioni contro la medesima sentenza devono, in ogni caso, essere decise con unica pronuncia e non con pronunce l'una distinta dall'altra, nel codice di procedura penale un analogo precetto di inderogabilità alla regola del simultaneo processo non è stato espressamente stabilito. Con la conseguenza che, nella esplicitazione di due autonome facoltà di impugnazione del medesimo provvedimento, la trattazione unitaria di entrambe, cui si può pervenire attraverso lo strumento della riunione (art. 19 c.p.p.), non è imposta come necessitata, ma è consigliata come ragionevole ed affidata a provvedimento del giudice che, anche per il procedimento di impugnazione, deve ritenersi a carattere meramente ordinatorio e discrezionale, sottratto ad ogni mezzo di impugnazione.

Cass. pen. n. 5953/1996

La separazione dei processi prevista dall'art. 19 c.p.p. attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che nell'interesse superiore della giustizia, previa audizione delle parti, può adottare tale provvedimento, onde consentire la rapida definizione delle posizioni di alcuni imputati (per esempio detenuti). Tuttavia, poiché per l'ordinanza che dispone la separazione dei processi non è prevista alcuna sanzione di nullità nel caso di mancata audizione delle parti, la sua impugnazione non può ritenersi consentita, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Cass. pen. n. 12729/1994

La separazione dei processi è istituto tipicamente processuale, governato da precise regole di rito anche in vista di consentire alle parti di avanzare le loro ragioni e che, dunque, può scaturire solo da un vero e proprio provvedimento giurisdizionale adottato dal giudice, nella forma dell'ordinanza e nel rispetto del contraddittorio e che, per sua natura, non può riferirsi alla fase delle indagini preliminari.

Cass. pen. n. 1611/1994

In tema di impugnazione, il provvedimento con il quale il giudice di cognizione ordina la separazione dei procedimenti, mediante stralcio delle posizioni di taluno degli imputati, ha natura ordinatoria e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, deve ritenersi inoppugnabile.

Cass. pen. n. 2383/1993

Il codice di procedura penale del 1988 ha inteso accentuare l'interesse di ogni soggetto alla rapida definizione del processo che può essere influenzata dalla separazione o dalla riunione con altri processi. Di conseguenza, innovando rispetto alla discrezionalità riconosciuta al giudice in materia di separazione o riunione, ha disposto (art. 19) che ogni provvedimento in materia sia adottato con la forma dell'ordinanza (il che presuppone un'apposita motivazione che spieghi le ragioni di quella decisione ordinatoria) ed, anzi tutto, che siano previamente sentite le parti. La loro mancata citazione per essere sentite va ricondotta nella previsione di cui all'art. 178, primo comma, lett. c), c.p.p., da cui deriva nullità assoluta ex art. 179, primo comma, c.p.p. (Applicazione in tema di riunione di procedimenti di prevenzione).

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