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Articolo 582 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario

Dispositivo dell'art. 582 Codice di procedura civile

L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio (1) nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso (2).

Note

(1) La legge non prevede espressamente nessuna forma specifica per la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le quali possono essere effettuate dall'aggiudicatario per iscritto, mediante atto depositato in cancelleria, oppure oralmente in udienza.
In mancanza di tali dichiarazioni, le notificazioni e le comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.
(2) La dichiarazione di cui alla norma in analisi deve essere effettuata solamente dall'aggiudicatario, diversamente da quanto è previsto nella vendita senza incanto, in cui tutti gli offerenti devono effettuare tale dichiarazione.

Spiegazione dell'art. 582 Codice di procedura civile

Analogamente a quanto avviene nella vendita senza incanto a norma dell'art. 174 delle disp. att. c.p.c., l’aggiudicatario ha l'obbligo di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che procede alla vendita, ossia il giudice dell'esecuzione o, eventualmente, il giudice delegato a norma dell' art. 578 del c.p.c..
In difetto le notificazioni e le comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria dello stesso giudice.

Occorre, tuttavia, precisare che mentre nella vendita senza incanto l'onere qui previsto è posto a carico di ogni offerente, essendo costui vincolato a tenere ferma la propria offerta, nel caso di vendita con incanto esso grava solo a carico dell'offerente che divenga aggiudicatario.

La dichiarazione potrà essere effettuata sia nel verbale di incanto che con atto separato depositato in cancelleria.

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