Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice [502; disp. att. 182] (1).
Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari [c.c. 2843] (2).
Note
Diversamente, se il credito è assistito da ipoteca l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari, ovvero inserito in pubblici registri nei quali gli immobili vengono individuati con la descrizione dei diritti su di essi spettanti ai singoli soggetti.