Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22800 del 12 settembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione mobiliare, qualora la vendita delegata all'Istituto Vendite Giudiziarie non sia stata eseguita, per la declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva conseguente all'intervenuto fallimento del debitore, ex art. 51 del r.d. n. 267 del 1942 (e, quindi, per cause non dipendenti dall'istituto delegato), il Giudice dell'esecuzione, nell'individuare il soggetto da onerare della liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario, ex art. 33 del d.m. n. 109 del 1997, non può derogare ai principi generali posti dall'art. 8 del d.P.R n. 115 del 2002 e dall'art. 95 c.p.c.. Ne consegue che le competenze dell'ausiliario vanno poste a carico del creditore procedente e, cioè, del soggetto tenuto ad anticipare le spese per gli atti del procedimento da lui avviato, in quanto il vincolo del pignoramento permane sino a che i beni non siano venduti nell'ambito della procedura fallimentare o questa non sia altrimenti chiusa, con la conseguenza che la procedura esecutiva, esistendo ancora i beni, può nuovamente liberamente svolgersi.

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