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Articolo 506 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Valore minimo per l'assegnazione

Dispositivo dell'art. 506 Codice di procedura civile

L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente (1).

Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente (2), sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori(3), osservate le cause di prelazione che li assistono [589, disp. att. 162].

Note

(1) A differenza della norma precedente, l'articolo in commento prevede il caso dell'assegnazione vendita, la quale consiste nella vendita del bene pignorato fatta ad uno o a più creditori, i quali versano a favore della massa, il relativo prezzo. Tale prezzo non può essere inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente. Tuttavia, può essere superiore se per la vendita, pur andata deserta, era stato fissato un prezzo superiore all'ammontare del valore dei crediti e delle spese di procedura.
Infine, se si tratta di assegnazione di beni mobili, il loro trasferimento in favore dell'assegnatario si realizza con il pagamento del prezzo. Diversamente, se si tratta di assegnazione di beni immobili, il bene si trasferisce all'assegnatario con l'adozione del decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione.
(2) Tale eventualità si può verificare, ad esempio, nel caso in cui siano presentate più domande di assegnazione, il giudice disponga una gara sull'offerta più alta. In tale ipotesi, sull'eccedenza concorrono, secondo le regole ordinarie, l'assegnatario e gli altri creditori concorrenti.
(3) Alla pari di quanto previsto nell'assegnazione satisfattiva, anche nell'assegnazione-vendita è comunque richiesto il consenso degli altri creditori.

Spiegazione dell'art. 506 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina l’ipotesi della c.d. assegnazione vendita, ossia disposta dietro versamento di una somma pari al valore del bene assegnato, la quale ricorre allorchè il creditore procedente concorre con altri creditori intervenuti all'assegnazione dello stesso bene, i quali abbiano un diritto di prelazione o diritti uguali a quello dello stesso creditore procedente.

In questo caso è possibile procedere all'assegnazione solo se il creditore assegnatario versa un prezzo non inferiore alle spese per l'esecuzione ed ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente (come nel caso della assegnazione satisfattiva, è comunque richiesto il consenso degli altri creditori).

Da ciò ne consegue che se il valore del bene copre la somma di tali importi, allora il creditore procedente sarà destinato a rimanere insoddisfatto; nel caso in cui, invece, la cifra dovesse risultare superiore, allora il medesimo avrà diritto a concorrere all'assegnazione con gli altri creditori, sempre nel rispetto delle prelazioni che assistono il credito.

Occorre precisare che, mentre nel caso della assegnazione di beni mobili, il loro trasferimento in favore dell'assegnatario si realizza con il pagamento del prezzo, nella assegnazione di beni immobili, invece, il bene si trasferisce all'assegnatario per effetto della adozione del decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione.

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