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Articolo 473 bis 12 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma della domanda

Dispositivo dell'art. 473 bis 12 Codice di procedura civile

(1)La domanda si propone con ricorso che contiene:

  1. a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
  2. b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
  3. c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;
  4. d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
  5. e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
  6. f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il ricorso deve altresì indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

  1. a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  2. b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  3. c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 12 Codice di procedura civile

La norma in esame indica quelli che sono i requisiti di contenuto e forma dell’atto introduttivo del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.
La domanda si introduce con ricorso ed è dal momento del deposito del ricorso presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria competente che si producono gli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale.

Questa deve contenere l’indicazione del giudice, i riferimenti soggettivi della lite, con specifica indicazione dei minori o figli maggiorenni ma bisognosi di protezione, gli elementi indentificativi dell’azione e l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Con particolare riferimento a quest’ultima previsione va detto che, sebbene nella legge di delega il legislatore abbia previsto che i mezzi di prova e i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi debbano essere indicati a pena di decadenza nell’atto introduttivo, il legislatore della riforma ha invece ritenuto opportuno prevedere detta decadenza nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto, ovvero nelle ulteriori memorie difensive, ai sensi dell’art. 473 bis 17 del c.p.c..

Un particolare elemento di novità che sempre il legislatore della riforma ha richiesto per l’atto introduttivo, è l’indicazione dell’esistenza di cause aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse, nonchè la produzione della copia di eventuali provvedimenti emessi, anche provvisori.
Tale previsione trova la sua ratio nel voler permettere alle parti del procedimento di avere maggiore contezza delle posizioni pendenti; inoltre, si intende in questo modo scoraggiare l’attuale frammentazione del contenzioso, la quale può portare ad esiti palesemente contraddittori.

In considerazione, poi, della particolare attenzione che si è voluta dedicare ai casi di domande di contributo economico e, in ogni caso, in presenza di figli minori, viene qui prevista la necessità di allegare al ricorso introduttivo una serie di documenti ritenuti indispensabili per consentire al Giudice di valutare correttamente e dettagliatamente la situazione economica e patrimoniale delle parti.
Tra la documentazione tassativamente elencata dal legislatore, oltre alla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, il ricorso introduttivo dovrà essere correlato dalla documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché di quote sociali e di estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Infine, nel ricorso introduttivo per i procedimenti relativi ai minori è necessariamente richiesto che venga allegato un piano genitoriale, dal quale debbono farsi risultare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
L’illustrazione in detto piano genitoriale di questa che si può definire come “quotidianità dei minori”, consentirà al Giudice di adottare i provvedimenti più opportuni nell’interesse esclusivo dei minori, anche sulla scorta delle abitudini che si sono nel tempo consolidate.

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