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Articolo 239 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Mancata prestazione

Dispositivo dell'art. 239 Codice di procedura civile

La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo (1) o non lo riferisce all'avversario [234 c.p.c.], soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito (2).

Il giudice istruttore, se ritiene giustificata (3) la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell'articolo 232 secondo comma.

Note

(1) La giurisprudenza e la dottrina equiparano al rifiuto di prestare il giuramento la situazione in cui il deferito lo renda apportando modifiche sostanziali alla formula ammessa dal giudice, tali da risolversi nella deduzione di fatti modificativi o estintivi di quelli oggetto del giuramento o, comunque, di fatti nuovi.
Sono, invece, consentite le variazioni formali della formula, che mirino esclusivamente a chiarire e specificare i fatti dedotti nel giuramento, senza alterarne l'identità.
Tuttavia, si ritiene che una modifica (o aggiunta) sostanziale alla formula relativa a fatti sfavorevoli per il deferente non sia equiparabile alla mancata prestazione del giuramento: ad esempio, il giurante potrebbe dichiarare di essere titolare di un certo credito, ma precisare altresì che esso è stato già parzialmente soddisfatto.
In giurisprudenza si è anche sostenuto che equivalga a rifiuto di giurare il rifiuto del giurante di sottoscrivere il verbale di udienza: ma parte della dottrina smentisce questa tesi sottolineando come un'attività svoltasi davanti al giudice non possa essere semplicemente annullata per la mancanza della sottoscrizione di parte.
(2) Si ritiene che la prestazione del giuramento deferito nella formula de notitia anziché nella formula de veritate equivalga a mancata prestazione. Si dà il caso del locatore che, invitato dal conduttore a prestare giuramento decisorio in relazione alla pattuizione del canone come comprensivo anche delle spese condominiali, dichiari di essere stato informato dal proprio coniuge che il canone doveva intendersi come comprensivo di tali spese.
Se la parte che deve rendere il giuramento dichiara di non ricordare o di ignorare i fatti, tale dichiarazione è ritenuta da una parte della dottrina irrilevante (non equivarebbe né ad una negazione né ad una conferma del fatto); invece, secondo altri, equivarebbe a rifiuto di rispondere se il giuramento decisorio sia stato deferito o riferito nella formula de veritate, e varrebbe come giuramento in senso negativo nell'ipotesi di deferimento nella formula de notitia.
(3) La decisione sulla serietà dell'impedimento rientra tra i poteri discrezionali del giudice istruttore: essa, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità.
Le ragioni della mancata presentazione devono essere addotte dalla parte chiamata a giurare entro termini brevi, già all'udienza immediatamente successiva a quella originariamente fissata dal giudice istruttore per l'assunzione della prova: in ogni caso, non oltre l'udienza di rimessione della causa al collegio. Tra le ragioni impeditive accolte dalla giurisprudenza rientrano eventi naturali quali cataclismi o terremoti, ma anche motivazioni personali come lutti familiari e naturalmente malattie che impediscano alla persona di recarsi innanzi al giudice nella data da questi fissata.

Brocardi

Manifestae turpitudinis et confessionis est nolle nec iurare nec iusiurandum referre

Spiegazione dell'art. 239 Codice di procedura civile

Della efficacia probatoria del giuramento prestato si occupa il primo comma dell'art. 2738 del c.c., il quale dichiara inammissibile e, dunque, inutilizzabile, qualunque mezzo contrario, escludendo la possibilità di chiedere la successiva revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso.

Con la presente norma, invece, vengono disciplinati gli effetti della mancata prestazione del giuramento, sia da parte del delato che non l'abbia riferito come da parte del deferente in caso di riferimento.

Trattandosi di c.d. prova legale, gli effetti di tale mancata prestazione si risolvono nel vincolo per il giudice di considerare come vera la versione di fatto sostenuta dall'avversario di colui che viene chiamato a giurare.
Nella prassi risulta agevole stabilire che non vi è stato giuramento nel caso di rifiuto espresso di giurare, così come in caso di ingiustificata assenza all’udienza fissata per l’assunzione, mentre qualche difficoltà si ha nell'ipotesi in cui la dichiarazione solenne sia resa ma usando parole differenti da quelle della formula ovvero con aggiunte o modifiche alla medesima.

La dottrina tradizionale privilegiava la tesi rigorosa, non ammettendo alcuna variazione rispetto alla formula, come approvata dal giudice istruttore o dal collegio nell'ordinanza di ammissione.

La giurisprudenza unanime, invece, sembra orientata a ritenere prestato il giuramento anche se il giurante abbia apportato alla formula variazioni tali da non alterarne l'originaria sostanza; si afferma che la valutazione in ordine a tale alterazione, e dunque in ordine all'avvenuta prestazione o meno del giuramento, rientri fra gli apprezzamenti di fatto del giudice del merito, non censurabili in sede di legittimità se congruamente motivati.

Nella prassi, sono considerate modificazioni sostanziali della formula, tali da far ritenere non prestato il giuramento, le seguenti ipotesi:
  1. la dichiarazione solenne d'aver pagato parzialmente, mentre il giuramento viene deferito sulla verità del pagamento integrale;
  2. la dichiarazione solenne d'aver consegnato a titolo diverso dal mutuo quando il giuramento è stato deferito sulla dazione di una somma a mutuo
  3. la generica dichiarazione solenne di nulla dovere, a fronte di giuramento deferito sulla verità dell'estinzione di una obbligazione specificamente identificata nella formula mediante indicazioni di data e luogo della fattura.

E’ stato equiparato al mancato giuramento il rifiuto di sottoscrivere il verbale di causa da parte del giurante.

Una volta che il giuramento è stato prestato, esso è per lo più ritenuto non ritrattabile, e ciò anche se non sia stata ancora pronunciata la sentenza.

Per quanto concerne la mancata comparizione all’udienza della parte chiamata a giurare, deve distinguersi a secondo che essa debba giudicarsi in concreto ingiustificata (nel qual caso si applica pienamente il primo comma della norma in esame), ovvero se vi è una giustificazione per l'assenza della parte.
Per questa seconda ipotesi viene richiamato il secondo comma dell’art. 232 del c.p.c., e pertanto il giudice istruttore dovrà fissare una nuova udienza per l'assunzione, con provvedimento che va notificato alla parte personalmente.

Anche la valutazione della giustificazione dell'assenza rientra fra gli apprezzamenti di fatto del giudice di merito, e come tale non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Alla mancata comparizione per giusto motivo vanno equiparati la prestazione di giuramento nullo per omessa pronuncia della parola "giuro" e la prestazione di giuramento "nullo" per omessa o carente verbalizzazione.

Massime relative all'art. 239 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 11328/2017

Alla mancata prestazione del giuramento decisorio di cui all'art. 239 c.p.c. è legittimamente assimilabile l'ipotesi in cui il deferito presti il giuramento apportando modifiche alla formula ammessa dal giudice, tali da alterarne l'originaria sostanza; la relativa valutazione rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito e, ove congruamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, con riguardo ad un giuramento deferito relativamente alla mancata soddisfazione di un credito, aveva ritenuto come ammessa la mancata estinzione dell'obbligazione, per avere il giurante reso una dichiarazione non conforme alla formula deferitagli, non avendo saputo indicare l'entità della somma asseritamente corrisposta al creditore a saldo del debito).

Cass. civ. n. 1865/2001

Alle ipotesi di mancata prestazione del giuramento decisorio di cui all'art. 239 c.p.c. è legittimamente assimilabile quella dell'aver apportato il deferito modifiche della formula ammessa dal giudice tali da alterarne l'originaria sostanza e dell'aver su tale formula modificata prestato il proprio giuramento.

Cass. civ. n. 10628/1997

In materia di giuramento decisorio, è esente da vizi logici o giuridici il provvedimento del giudice di merito che, a seguito di richieste di rinvio formulate, dopo la fissazione dell'udienza per la prestazione del giuramento, dal procuratore del delato senza opposizione del difensore dell'altra parte, o addirittura da quest'ultimo nell'assenza della controparte, ritenga pacifico tra le parti l'impedimento del delato a comparire alle udienze di rinvio e quindi respinga l'opposizione alla prestazione del giuramento formulata solo in occasione della comparizione del delato sul presupposto della mancanza di prova dell'impedimento di quest'ultimo a comparire alle precedenti udienze. Del resto, l'ipotesi della ingiustificata mancata comparizione, da cui l'art. 239 c.p.c. fa dipendere la soccombenza, non è configurabile se manca la prova che, così come il provvedimento di ammissione del giuramento, anche i provvedimenti di rinvio della udienza fissata per la sua prestazione siano stati notificati personalmente al soggetto interessato.

Cass. civ. n. 5827/1996

L'art. 239, secondo comma, c.p.c. disponendo che nel caso di mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento il giudice istruttore provvede a norma del precedente art. 232 secondo comma, consente al detto giudice di rinviare ad altra udienza l'assunzione del giuramento ove egli, in base al suo discrezionale apprezzamento, ritenga fondati i motivi che hanno determinato l'assenza della parte, sicché qualora all'udienza fissata per il giuramento la parte non si sia presentata adducendo un impedimento ed il giudice abbia differito l'incombente ad altra udienza, deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato fondato il motivo dell'assenza facendo uso del potere conferitogli dal menzionato art. 239 c.p.c. Ne deriva che alla nuova udienza il giudice deve limitarsi ad accertare se il giuramento sia stato reso o no e decidere conformemente la causa, restandogli precluso di esaminare nuovamente la fondatezza della già ritenuta ragione giustificativa dell'assenza e di considerare quindi non prestato il giuramento per la mancata presenza della parte all'udienza originariamente fissata a tal fine. (Nella specie, ribadito il principio di cui alla massima la S.C. in applicazione dell'art. 384, c.p.c. novellato, ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda proposta contro la parte che aveva prestato il giuramento nella nuova udienza).

Cass. civ. n. 598/1987

Ove il rappresentante legale di una società, cui sia stato deferito il giuramento decisorio in ordine ad una circostanza attinente al rapporto di lavoro dei dipendenti (nella specie, effettuazione di lavoro straordinario) si rifiuti di prestarlo dichiarando di non essere a conoscenza della circostanza suddetta, il giudice del merito deve preliminarmente indagare in ordine al tipo di giuramento deferito, atteso che il rappresentante suddetto può non essere l'autore o il partecipe di fatti che, pur riferentisi alla società, non promanano da lui personalmente. Pertanto, in tale ipotesi, se si tratta di un giuramento de veritate (perché avente ad oggetto un fatto proprio del rappresentante legale della società), al detto rifiuto consegue la soccombenza della società per la mancata prestazione del giuramento, se invece il giuramento è de scientia (perché avente ad oggetto la conoscenza che il rappresentante della società abbia del fatto di un terzo) soccombente è la controparte sempre che la riferita dichiarazione di non conoscere il fatto sia resa sotto vincolo di giuramento; ferma l'inammissibilità del giuramento ove, pur essendo nella sostanza de scientia, sia stato dedotto nella forma del giuramento de veritate.

Cass. civ. n. 5118/1984

Il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di una società si considera de veritates e verte su un fatto proprio del rappresentante, de notitia (o de scientia) se riguarda fatti dei quali il rappresentante abbia potuto avere conoscenza in tale sua veste, con la conseguenza che, nel secondo caso, la dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare ma semplice giuramento in senso favorevole al giurante, contrariamente a quanto avviene nel giuramento de veritate, in cui una siffatta dichiarazione deve considerarsi come rifiuto di prestarlo, con effetti sfavorevoli per colui al quale è deferito.

Cass. civ. n. 3894/1979

La mancata prestazione del giuramento decisorio da parte di un litisconsorte facoltativo nuoce solo a lui, e non al litisconsorte che lo ha prestato e ha diritto a che la causa sia decisa in base alle risultanze di esso, in quanto tale mezzo istruttorio ha efficacia assoluta, preclusiva di ogni prova contraria.

Cass. civ. n. 1738/1979

La dichiarazione del giurante di ignorare o di non ricordare i fatti, mentre nell'ipotesi di giuramento de veritate, il quale riguarda un fatto proprio della parte, equivale a rifiuto di giurare e determina, conseguentemente, la soccombenza della parte stessa rispetto alla domanda o al punto formante oggetto del giuramento, nella diversa ipotesi di giuramento de scientia o de notitia, il quale verte sulla conoscenza che si abbia di un fatto altrui, dà luogo, invece, a giuramento in senso favorevole al giurante.

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