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Articolo 774 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rinvio delle operazioni

Dispositivo dell'art. 774 Codice di procedura civile

Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo (1), avvertendone verbalmente le parti presenti.

Note

(1) In tal caso il rinvio viene effettuato ad un giorno successivo non lontano dal giorno di inizio. Nel verbale deve essere quindi indicata la data di prosecuzione delle operazioni di inventario, mentre l'avviso viene dato oralmente senza menzione nel verbale. Ad ogni modo, in ogni caso di interruzione delle operazioni qualsiasi soggetto intervenuto deve apporre la propria firma.

Spiegazione dell'art. 774 Codice di procedura civile

E’ questa una disposizione di carattere ordinatorio, in forza della quale si stabilisce che, nell'ipotesi in cui l'inventario non possa essere ultimato nel giorno in cui ha avuto inizio (a causa delle lungaggini delle operazioni), il cancelliere o il notaio procedente possano stabilire un giorno per la sua continuazione.

La data che viene a tal uopo fissata deve essere quanto più prossima a quella di inizio dell'inventario e deve essere indicata nel relativo processo verbale.
In caso di rinvio delle operazioni, è sufficiente la semplice comunicazione orale, mentre non occorre dare alcun avviso scritto di tale rinvio, essendo le parti interessate presenti per assistere alle operazioni di inventario.


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