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Articolo 732 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti su parere del giudice tutelare

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 732 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[I provvedimenti relativi ai minori [c.c. 2], agli interdetti [c.c. 414] e agli inabilitati [c.c. 415] sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio[c.c. 737], salvo che la legge disponga altrimenti [c.c. 318, 320 3 - 4 - 6, 347, 348, 354, 360, 361, 371, 372, 373, 374, 375, 392, 394, 395, 402, 405, 406, 410, 411, 412] (1).

Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare [c.c. 344], il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso(2).

Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio (3).]

Note

(1) La norma in analisi va letta in relazione all'art.38 disp.att. c.c. che dispone quali siano i provvedimenti di competenza del Tribunale ordinario e quali di competenza del Tribunale per i minorenni, prevedendo una competenza generalizzata del Tribunale per i minorenni (ad esempio artt. 84, 90, 171, 194, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis) ed una competenza residuale del Tribunale ordinario.
(2) Si precisa che nell'ipotesi in cui il Tribunale adotta i provvedimenti nell'interesse dei minori è necessario assumere preventivamente il parere del giudice tutelare. Si tratta di un parere obbligatorio poiché il ricorrente deve produrlo insieme al ricorso anche se è non vincolante. Se il parere non viene prodotto il Presidente deve dichiarare inefficace il ricorso, mentre se la decisione viene ugualmente assunta senza il necessario parere il provvedimento risulta affetto da nullità.
(3) Il Tribunale ordinario o per i minorenni si pronuncia con decreto che è reclamabile con ricorso davanti alla Corte di appello, sezione ordinaria o per i minorenni che pronuncia in Camera di Consiglio. Avverso i provvedimenti del Tribunale per i minorenni è competente la Corte di appello, sezione ordinaria o per i minorenni a seconda che sia stato emesso dal Tribunale ordinario e per i minorenni. Si tratta di provvedimenti revocabili e modificabili in ogni tempo.
Quelli che sono pronunciati in sede di reclamo non sono ricorribili per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Spiegazione dell'art. 732 Codice di procedura civile

Il riferimento ai soggetti incapaci contenuto nella norma in esame deve oggi intendersi esteso anche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno.
Il procedimento si svolge secondo le forme del rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.
In particolare, per quanto concerne i provvedimenti relativi ai minori, occorre anche fare riferimento al terzo comma dell’art. 38 delle disp. att. c.c., il quale ribadisce la prescrizione delle forme camerali e prevede anche il parere obbligatorio del P.M.

Ai sensi dell'art. 737 del c.p.c. il provvedimento ha forma di decreto ed è soggetto a reclamo, da proporsi con ricorso alla corte d'appello, ai sensi del quarto comma dell’art. 38 delle disp. att. c.c.; se il provvedimento è stato emesso dal tribunale per i minorenni, il ricorso per reclamo va proposto dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni.

Il 2° e 3° co. si occupano di disciplinare le modalità di acquisizione del parere del giudice tutelare quando richiesto da altre disposizioni.
Ci si riferisce alle fattispecie in cui il giudice tutelare esercita una funzione consultiva, assistendo il potere del tribunale di autorizzare atti o l'esercizio di attività nell'interesse di minori, interdetti ed inabilitati.
Il parere dovrà essere reso dal Giudice tutelare del luogo in cui si trova la sede principale degli interessi dell'incapace, per applicazione analogica del criterio posto dall'art. 343 del c.c. con riferimento alla tutela dei minori.

Nel caso in cui la parte, per inattività, non abbia prodotto il parere unitamente al ricorso, sarà il presidente del tribunale a richiederlo d'ufficio, trattandosi di parere non solo preventivo, ma anche obbligatorio, seppur non vincolante.
Poiché, dunque, il parere costituisce un elemento essenziale del procedimento autorizzativo, la sua mancata acquisizione determina la nullità del procedimento stesso e conseguentemente la nullità del provvedimento reso dal tribunale secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 159 del c.p.c..
Si tratta di un’ipotesi di nullità relativa, potendo essere fatta valere solo a favore dei soggetti tutelati e non anche degli altri contraenti.

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