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Articolo 74 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Responsabilitą del pubblico ministero

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 74 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 287 a seguito di referendum popolare.

[Le norme sulla responsabilità del giudice e sull'esercizio dell'azione relativa si applicano anche ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile, quando nell'esercizio delle loro funzioni sono imputabili di dolo, frode o concussione.]

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