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Articolo 123 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Ricorso

Dispositivo dell'art. 123 Codice di giustizia contabile

1. I giudizi elencati nell'articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso.

2. Il ricorso deve contenere:

  1. a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;
  2. b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
  3. c) l'esposizione sommaria dei fatti;
  4. d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
  5. e) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
  6. f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura speciale rilasciata dal ricorrente nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

3. I motivi proposti in violazione del comma 2, lettera d), sono inammissibili.

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