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Articolo 122 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Riassunzione della causa

Dispositivo dell'art. 122 Codice di giustizia contabile

1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza č riassunta, a cura della parte pił diligente, innanzi al giudice dichiarato territorialmente competente ovvero, nel caso di regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di sospensione necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento.

2. La mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso, l'estinzione del processo.

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