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Articolo 82 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Ritenuta cautelare

Dispositivo dell'art. 82 Codice di giustizia contabile

1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtù di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilità amministrativa, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo(1).

2. Avverso il provvedimento di ritenuta è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 42 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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