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Articolo 81 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro

Dispositivo dell'art. 81 Codice di giustizia contabile

1. Nel caso in cui sia stato già disposto il sequestro conservativo, la parte può chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l'importo che è stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto introduttivo del giudizio.

2. Se la richiesta è accolta, viene fissato un termine perentorio all'istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato nell'interesse dell'amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso, ovvero dell'avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso(1).

3. L'efficacia del sequestro è temporaneamente sospesa con decreto del giudice designato dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 41 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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