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Articolo 29 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Procura alle liti

Dispositivo dell'art. 29 Codice di giustizia contabile

1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile.

1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l'elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all'articolo 86(1).

Note

(1) Tale comma è stato inserito dall'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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