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Articolo 18 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Competenza territoriale

Dispositivo dell'art. 18 Codice di giustizia contabile

1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente:

  1. a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;
  2. b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione(1);
  3. c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;
  4. d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie.

3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualità di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell'ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, è attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice.

4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei conti assume la qualità di parte in un giudizio contabile sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente è quello della condotta causalmente prevalente.

Note

(1) Tale lettera è stata modificata dall'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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