Art. 24 Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive
1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice di procedura civile, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.
2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice di procedura civile costituisce titolo esecutive per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
Art. 25 Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni di attuazione del codice si applicano, se compatibili, le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice di procedura civile, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell'ufficio.
2. Il decreto di condanna di cui all'articolo 476 ultimo comma del codice di procedura civile costituisce titolo esecutive per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.
Art. 25 Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni di attuazione del codice si applicano, se compatibili, le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Art. 25-bis Tirocinio formativo presso la Corte dei conti
1. La formazione teorico-pratica, prevista dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può essere svolta anche presso la Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che di controllo, sia presso gli uffici della procura generale e delle procure regionali.
2. I requisiti, le modalità e gli effetti della partecipazione al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici della Corte dei conti sono disciplinati dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 conformemente a quanto previsto per gli altri uffici giudiziari.
3. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del Segretario generale, sono disciplinate le modalità di erogazione della borsa di studio, a valere sul bilancio autonomo della Corte dei conti.
1. La formazione teorico-pratica, prevista dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può essere svolta anche presso la Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che di controllo, sia presso gli uffici della procura generale e delle procure regionali.
2. I requisiti, le modalità e gli effetti della partecipazione al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici della Corte dei conti sono disciplinati dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 conformemente a quanto previsto per gli altri uffici giudiziari.
3. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del Segretario generale, sono disciplinate le modalità di erogazione della borsa di studio, a valere sul bilancio autonomo della Corte dei conti.