Art. 21 Disposizioni particolari per il processo pensionistico
1. Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, il giudice applica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
1. Al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
2. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, il giudice applica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.