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Articolo 57 Codice delle pari opportunitą

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 15/07/2022]

Disposizioni abrogate

Dispositivo dell'art. 57 Codice delle pari opportunitą

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. a) la legge 9 gennaio 1963, n. 7;
  2. b) l'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
  3. c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15 e 16, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
  4. d) gli articoli 1 e 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;
  5. e) l'articolo 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  6. f) la legge 10 aprile 1991, n. 125, ad eccezione dell'articolo 11;
  7. g) la legge 25 febbraio 1992, n. 215, ad eccezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13;
  8. h) l'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  9. i) il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
  10. l) il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, ad eccezione dell'articolo 10, comma 4;
  11. m) il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, ad eccezione degli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1;
  12. n) l'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90.

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