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Articolo 52 Codice delle pari opportunitą

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 15/07/2022]

Principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile

Dispositivo dell'art. 52 Codice delle pari opportunitą

1. Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunitą tra uomini e donne nell'attivitą economica e imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a:

  1. a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
  2. b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalitą delle donne imprenditrici;
  3. c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
  4. d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
  5. e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti pił innovativi dei diversi settori produttivi.

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