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Articolo 35 bis Codice delle pari opportunitą

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 07/06/2026]

Assistenza alle vittime

Dispositivo dell'art. 35 bis Codice delle pari opportunitą

1. (1)Coloro che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi del capo II del presente titolo possono presentare una denuncia all'Organismo per la parità, a norma degli articoli 36 e 37. Le denunce possono essere presentate sia di persona, in forma orale, che per iscritto, anche con l'utilizzo di modalità telematiche, così da garantire il più ampio accesso ai servizi offerti dagli organismi per la parità, nonché gli accomodamenti ragionevoli per assicurare alle persone con disabilità parità di accesso e di tutela. I dati personali raccolti sono trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto 10 agosto 2018, n. 101, con l'adozione delle misure appropriate e specifiche previste per le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento.

2. L' Organismo per la parità offre assistenza gratuita alle vittime, fornendo loro una consulenza mirata alla loro situazione specifica ed informandole in merito:

  1. a) alla normativa applicabile;
  2. b) ai servizi offerti e ai relativi aspetti procedurali;
  3. c) ai mezzi di ricorso disponibili, sia in via giudiziale che stragiudiziale;
  4. d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati personali;
  5. e) alla possibilità di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo, anche per il tramite di altri organismi od organizzazioni, quali i centri antiviolenza.

3. Effettuata una prima istruttoria, l'Organismo per la parità stabilisce con parere motivato se dar seguito alla denuncia o archiviarla e ne informa i denuncianti.

4. I pareri dell'Organismo per la parità possono essere prodotti in giudizio e sono valutati come prova dal giudice che accerta la discriminazione, a norma dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

5. L' Organismo per la parità pubblica almeno la sintesi dei propri pareri motivati e delle proprie decisioni di particolare rilevanza, anonimizzati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal decreto 10 agosto 2018, n. 101.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 7, comma 5, lettera n) del D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91. Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che la presente modifica decorre dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.

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