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Articolo 19 bis Codice delle pari opportunitą

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 15/07/2022]

Disposizione transitoria

Dispositivo dell'art. 19 bis Codice delle pari opportunitą

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro degli affari regionali, sono individuate le cittą metropolitane e gli enti di area vasta presso cui collocare le consigliere e i consiglieri di paritą per lo svolgimento dell'attivitą di supporto gią espletata dalle province.

2. Fino alla effettiva costituzione dei nuovi enti territoriali, in applicazione dell'articolo 1, comma 85, lettera f), della legge 7 aprile 2014, n. 56, le consigliere e i consiglieri di paritą, effettivi e supplenti, continuano a svolgere le funzioni che non possono essere in alcun modo interrotte. Le disposizioni del presente capo si applicano alle consigliere e ai consiglieri di paritą in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini della determinazione della durata dell'incarico o del rinnovo dello stesso, si computano anche i periodi gią espletati in qualitą di consigliera e consigliere di paritą, sia effettivo che supplente, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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