1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 12. [PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91].[PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91](1)






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