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Articolo 14 Codice delle pari opportunitą

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 07/06/2026]

Mandato

Dispositivo dell'art. 14 Codice delle pari opportunitą

1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualità di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 12. [PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91].[PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91](1)

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 7, comma 5 alinea e lettera d) del D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91. Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che la modifica del comma 1 decorre dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.

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